Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 1988
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le domande di titoli non possono vertere su un quantitativo superiore a 7 500 t per singolo interessato, operante in conto proprio. 2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano nella casella 14 l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 3. Per l'importazione di prodotti originari del Vietnam, la domanda di titolo è ricevibile se è accompagnata da un documento contenente un attestato rilasciato dalle autorità vietnamite per il 1988, sempreché essa non verta su un quantitativo superiore a quello indicato nell'attestato stesso. Tuttavia, in deroga al primo comma, per i prodotti esportati dal Vietnam anteriormente al 1o gennaio 1988, ogni domanda di titolo è ricevibile qualora: - sia accompagnata dalla copia di un documento attestante l'origine, emesso dalle autorità vietnamite anteriormente al 1o gennaio 1988; questo documento può scortare un'unica domanda di titolo; - sia inoltre accompagnata da un attestato emesso dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità, dal quale risulti che i quantitativi in causa sono stati sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca anteriormente al 1o gennaio 1988; - non verta su un quantitativo superiore a quelli immagazzinati in base al suddetto regime e precisati nell'attestato. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, la domanda dev'essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono immagazzinati i prodotti.
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