Art. 2
In vigore dal 27 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. ADAM-SCHWAETZER
(1) GU n. C 298 del 7. 11. 1987, pag. 6.
(2) GU n. C 122 del 9. 5. 1988.
(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(5) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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