Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

In vigore dal 27 mag 1988
1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. La data a partire dalla quale i dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), devono essere menzionati è determinata in conformità all'articolo 41. » 2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 20 1. Si intende per modo di trasporto, all'esportazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui si presume che le merci lascino il territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie esportazioni e, all'importazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui le merci penetrano nel territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie importazioni. 2. Ai fini del presente regolamento, i modi di trasporto sono i seguenti: 1.2 // // // Codice // Denominazione // // // 1 // Navigazione marittima // 2 // Ferrovia // 3 // Strada // 4 // Via aerea // 5 // Spedizioni postali // 7 // Mezzi di trasporto fissi // 8 // Navigazione interna // 9 // Propulsione propria // // 3. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 2, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3. 4. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo quale è nota all'esportazione o all'importazione. » 3) All'articolo 22, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: « A decorrere dal 1o gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono a tali dati l'indicazione "modo di trasporto" prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j). » 4) All'articolo 38 sono aggiunti: - al paragrafo 1, primo comma, seconda frase, dopo i termini « nell'articolo 22, paragrafo 1 », i termini « primo comma »; - al paragrafo 2, primo trattino dopo i termini « ivi compresi », i termini « per i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, nonché ».
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