Art. 4
In vigore dal 27 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) Vedi pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8.
ALLEGATO
Elenco degli organismi ammassatori di cui all' del presente regolamento
1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grecia.
2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grecia.
3. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grecia.
4. Enosis Georgikon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Grecia.
5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grecia.
Storico versioni
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