Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mag 1988
È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER
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