Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.- D. GENSCHER o uguale a 4,5 kg // 90 // 0 // // // // // (1) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16. (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 8. (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag.
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