Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mag 1988
1. Dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità, fatta eccezione della Grecia, al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0203 // ex 2008 50 91 // Polpe di albicocca senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore 1. (4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. 2. Nell'ambito di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 2573/87. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 4. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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