Art. 8
In vigore dal 24 mag 1988
1. Il conduttore avente diritto al premio in seguito all'abbandono definitivo di una superficie destinata alla produzione di vino da tavola beneficia inoltre, a sua richiesta e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, di una esenzione:
- totale, quando l'azienda ha subito una diminuzione del potenziale di produzione di vino da tavola superiore al 50 %;
- pari a uno o più livelli da determinare, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, quando la diminuzione del potenziale è compresa fra 20 e 50 %,
a condizione che la diminuzione del potenziale sia di almeno 50 ettolitri. Non è ammessa nessuna esenzione quando la diminuzione del potenziale è inferiore a 20 %.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica al volume ottenuto grazie ad un incremento del potenziale di produzione, successivo all'erogazione del premio di abbandono, imputabile ad un aumento della superficie viticola e/o delle rese.
2. La percentuale di diminuzione del potenziale di produzione di vino da tavola è pari al rapporto fra il quantitativo ottenuto moltiplicando la resa stabilita conformemente all', paragrafo 3 per la superficie estirpata e la media della produzione di vino da tavola dichiarata dall'azienda nel corso delle cinque campagne viticole precedenti l'estirpazione; tuttavia i volumi di produzione della campagna più importante e quelli della campagna meno importante non vengono conteggiati per il calcolo della suddetta media della produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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