Art. 7
In vigore dal 24 mag 1988
1. Gli Stati membri possono prevedere, per i conduttori membri di una cantina sociale o di un'altra associazione di viticultori, che i premi di cui all', paragrafo 1 siano ridotti di un importo pari, al massimo, al 15 %. In tal caso le somme corrispondenti a questa riduzione sono versate alle cantine o alle associazioni in questione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere disposizioni che comportano una compensazione nazionale per le cantine sociali ed altre associazioni di viticoltori che dimostrino:
- di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei membri, in conseguenza della concessione del premio di abbandono definitivo,
- che la superficie coltivata dai loro membri è diminuita di almeno il 10 % rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/1988.
L'importo della compensazione nazionale non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di attività.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni eventualmente adottate in applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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