Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 mag 1988
1. Le domande per la concessione del premio devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni campagna ai servizi designati dagli Stati membri. Se le domande riguardano superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, le domande devono essere integrate da una dichiarazione ufficiale che certifichi la resa per ettaro determinata conformemente all', paragrafo 3. 2. La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna a procedere o far procedere, anteriormente al 15 maggio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio. 3. Inoltre, il premio viene concesso solo se il richiedente: - ha il diritto, conformemente alla legislazione nazionale e all'atto della presentazione della domanda, di disporre della superficie in questione; - presenta, qualora non adempia la condizione di cui al primo trattino, l'accordo scritto del proprietario della superficie. 4. Gli Stati membri possono decidere di anticipare le date di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 2.
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