Art. 19

Art. 19

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti. La concessione di detti aiuti, salvo la compensazione prevista all', è subordinata al loro esame ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
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