Art. 17

Art. 17

In vigore dal 24 mag 1988
1. Fatto salvo l' del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate, qualora non siano stati rispettati gli impegni di cui all'. Essi comunicano alla Commissione le misure applicate e, in particolare, lo stato di avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie. 2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori, i quali le detraggono, proporzionalmente al finanziamento comunitario, dalle spese finanziate dal Fondo. 3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 729/70.
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