Art. 15

Art. 15

In vigore dal 24 mag 1988
1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 1° maggio di ogni anno. 2. La Commissione decided in merito a tali domande con la massima celerità, secondo la procedura prevista all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.
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