Art. 10
In vigore dal 24 mag 1988
1. Gli Stati membri verificano se gli impegni di cui all', paragrafi 2 e 3 sono stati rispettati.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati della verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1442:oj#art-10