Art. 1 · L'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

Art. 1

L'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

In vigore dal 24 mag 1988
1) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Il quantitativo da distillare, determinato conformemente al paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione. Per i produttori soggetti all'obbligo di distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione. Questa percentuale risulta da una tabella progressiva, fissata in base alla resa per ettaro, e può variare da una regione all'altra, a seconda delle rese ottenute in passato. Escluse le regioni la cui resa è notevolmente inferiore alla resa media delle Comunità, questa percentuale: - è pari a zero per le rese inferiori almeno al 70 % della resa media registrata nella regione in questione per il vino da tavola; - non può essere inferiore al 75 % per le rese superiori al 200 % della resa media registrata nella regione in questione per il vino da tavola. La percentuale della resa media di cui al quarto comma, primo trattino può essere modificata in base alla procedura di cui all'articolo 83, a seconda del volume della produzione e della quantità complessiva da distillare nella Comunità ed in ciascuna regione di produzione. Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a norma del terzo, quarto e quinto comma; tuttavia il produttore può dedurre da questa quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'articolo 38. »; 2) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: « 6. A decorrere dalla campagna 1990/1991, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola conferiti alla distillazione obbligatoria è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e: - quando il quantatativo totale da distillare non supera il 10 % delle utilizzazioni normali calcolate per la campagna in causa in base al bilancio di previsione di cui all'articolo 31, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola stabilito per detta campagna; - quando il quantitativo totale da distillare è superiore al 10 % delle utilizzazioni normali di cui al primo trattino, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola stabilito per la campagna considerata, ottenuto dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata a un volume corrispondente al 10 % delle utilizzazioni normali, e il 7,5 % del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tale volume. Per le campagne 1988/1989 e 1989/1990: - al quantitativo di cui al primo comma, primo trattino si applica la percentuale del 50 % del prezzo di orientamento; - se il quantitativo totale da distillare è superiore a quello di cui al primo trattino, la percentuale del prezzo di orientamento da utilizzare per la fissazione del prezzo d'acquisto è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 83, in modo da garantire un'armonica transizione tra le percentuali del prezzo d'orientamento valide rispettivamente per le campagne 1987/1988 e 1990/1991. Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore per i quantitativi conferiti alla distillazione obbligatoria supplementari a quelli conferiti alla distillazione preventiva, non può essere inferiore al prezzo indicato ai commi precedenti. Esso si applica altresì ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola. »
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