Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15. (3) GU n. C 88 del 5. 4. 1988, pag. 5. (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1424:oj#art-2