Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15. (6) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8. (7) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 18.
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