Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 mag 1988
Il regolamento (CEE) n. 1018/70 della Commissione (5) è abrogato. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33. (3) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13. (5) GU n. L 118 dell'1. 6. 1970, pag. 12.
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