Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
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