Art. 3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 20 mag 1988
1) i quantitativi di ciliegie acide fresche relativi ai titoli d'importazione richiesti per ognuno dei giorni indicati in appresso. Tale comunicazione avviene con la seguente frequenza:
- ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì ed il martedì,
- ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì ed il giovedì,
- ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;
2) i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati solo parzialmente, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati sul retro dei titoli ed i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.
La comunicazione avviene ogni settimana, il mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.
Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1) o se non vi sono quantitativi utilizzati ai sensi del punto 2), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo.
Storico versioni
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