Art. 9
In vigore dal 20 mag 1988
La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio avvengono le operazioni di trasformazione e di condizionamento di cui all', paragrafi 1 e 2, provvede al controllo di queste operazioni in base al programma di produzione comunicato dall'azienda di trasformazione.
Le spese di controllo sono a carico dell'acquirente.
Storico versioni
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