Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 mag 1988
1. Per ogni quantitativo ritirato, l'acquirente versa all'organismo d'intervento l'importo del prezzo e fornisce la prova che ha costituito una cauzione di destinazione pari a 310 ECU per 100 kg, onde garantire l'adempimento delle condizioni principali concernenti la trasformazione del burro in butteroil o in ghee secondo le modalità di cui all', paragrafo 1, nonché l'accettazione della dichiarazione di esportazione, entro il termine di cui all', secondo comma, e l'importazione nel Bangladesh. 2. Salvo il caso di forza maggiore, se il pagamento del prezzo non è stato effettuato entro il 15 settembre 1988, la cauzione di cui all', paragrafo 1, secondo trattino, viene incamerata e il contratto di vendita è risolto per i rimanenti quantitativi.
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