Art. 12

Art. 12

In vigore dal 20 mag 1988
Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento viene effettuato conformemente all', paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1383:oj#art-12