Art. 8

Art. 8

In vigore dal 19 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1. (1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
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