Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
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