Art. 2 · Per la campagna di commercializzazione 1988

Art. 2

Per la campagna di commercializzazione 1988

In vigore dal 11 mag 1988
- il coefficiente di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato come segue: Gran Bretagna: 3,0 , Resto della Comunità: 2,0; - gli importi settimanali dei prezzi d'intervento e del livello guida sono fissati nell'allegato, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3. Tuttavia, per il calcolo del premio per pecora e per capra, il coefficiente applicato al prezzo di base è corretto pro rata temporis.
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