Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mag 1988
Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX e X, COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1988. La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX e X, COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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