Art. 2
Per la campagna di commercializzazione 1985, nella regione 5;
In vigore dal 10 mag 1988
- l'importo del premio per pecora è fissato a 12,291 ECU,
- in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate è fissato a 8,897 ECU.
Storico versioni
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