Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, nella regione 5:
In vigore dal 10 mag 1988
- l'importo del premio per pecora è pari a 8,343 ECU,
- in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate è fissato a 5,595 ECU.
Storico versioni
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