Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente artificiali // // // // (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367
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