Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 21. 12. 1987, pag. 37. (3) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 9. (4) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 20.
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