Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mag 1988
1. Gli obblighi di cui all', paragrafo 2, primo trattino, sono considerati esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8). Essi si considerano soddisfatti solo se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato. 2. Per la presentazione della prova dell'avvenuta trasformazione in malto dei cereali di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76.
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