Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ALLEGATO 1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // ex 0103 92 // Animali vivi della specie suina domestica, di peso uguale o superiore a 50 kg // ex 0203 // Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate // //
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