Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mag 1988
Le autorità spagnole possono instaurare un sistema di sorveglianza dell'immissione nel consumo in Spagna dei prodotti indicati nell'allegato, provenienti dagli altri Stati membri. A tal fine, dette autorità sono autorizzate a subordinare l'immissione in consumo in Spagna dei prodotti in causa alla presentazione di un certificato rilasciato, alle condizioni di cui al presente regolamento, a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo d'insediamento nella Comunità. In questo casi si applicano le disposizioni che seguono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1239:oj#art-1