Art. 5 · Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

In vigore dal 4 mag 1988
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 43 e la relativa nota in calce: « 43. Regolamento (CEE) n. 1252/88 della Commissione, del 4 maggio 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (43). (43) GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 15. »
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