Art. 1
In vigore dal 4 mag 1988
L'importazione in Italia di prodotti originari della Corea del Sud, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1233:oj#art-1