Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il il 9 maggio 1988. Esso si applica ai contratti conclusi a partire dal 9 maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24. (4) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 72.
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