Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 mag 1988
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, il protocollo di cui all', e, nella misura in cui sono necessarie per la sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono applicabili anche ai pescherecci che battono bandiera spagnola e che sono registrati in modo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (9). (10) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.
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