Art. 4
In vigore dal 3 mag 1988
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell' è valida rispettivamente fino al 30 giugno e 4 agosto 1988. Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, rispettivamente entro il 15 giugno ed il 20 luglio 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, rispettivamente alla data del 10 giugno e del 15 luglio 1988, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 15 giugno ed il 20 luglio 1988 il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 10 giugno e al 15 luglio 1988 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle loro riserve.
Storico versioni
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