Art. 10
In vigore dal 3 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN 496 // // // //
(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2. (2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
Storico versioni
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