Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 7. (2) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173. (3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 4. (4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22. (7) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5. (8) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
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