Art. 3
In vigore dal 3 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173.
(3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.
(7) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.
(8) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1315:oj#art-3