Art. 29
In vigore dal 3 mag 1988
1. Fatti salvi gli , sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall'isola di Helgoland.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per « importazioni prive di ogni carattere commerciale » si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:
- presentano carattere occasionale;
- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;
- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.
Storico versioni
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