Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mag 1988
Il titolo II C delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente: « C. Tassazione forfettaria 1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci: - contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU. Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell' o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 (1). 2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale: a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo: - presentano carattere occasionale; - contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale; - sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento; b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo: - presentano cartattere occasionale, e - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale. 3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83. Ai fini del primo comma, per dazi all'importazione si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrontondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 200 ECU in moneta nazionale. 5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore. (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2. »
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