Art. 2
In vigore dal 3 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1227:oj#art-2