Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 1988
1. Per poter introdurre una domanda di autorizzazione ad esentare determinate regioni o zone del proprio territorio dai regimi di messa a riposo dei terreni, di estensivazione e di riconversione della produzione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutti gli elementi - basati su dati statistici obiettivi e debitamente motivati - che pongano in evidenza, fra le misure di cui ai titoli da 01 a 03 del regolamento (CEE) n. 797/85, quelle che soddisfano, per le regioni o zone interessate, le condizioni di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 1, primo comma. 2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 comprendono, a seconda dei casi: a) per l'applicazione dell': - l'intensità, l'abbondanza e la distribuzione delle piogge e delle nevi (in base a statistiche riguardanti almeno gli ultimi 15 anni), - la durata dei periodi asciutti, - le caratteristiche geofisiche, chimiche, morfologiche e idrologiche del suolo, - l'evoluzione delle utilizzazioni del suolo e del riassetto del territorio negli ultimi 10 anni. b) per l'applicazione dell': i dati demografici indicanti l'evoluzione di tutta la popolazione ed eventualmente della popolazione agricola a decorrere dal 1980. 3. Per quanto attiene alle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri ai fini dell'applicazione degli , la delimitazione delle regioni ha luogo al livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) stabilita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, oppure a un livello territoriale di dimensioni più ridotte. Inoltre, per ciascuna unità territoriale così delimitata, gli Stati membri indicano, per quanto riguarda il regime di messa a riposo dei terreni, la superficie dei seminativi e, per quanto riguarda i regimi di estensivazione e di riconversione della produzione, le superfici agricole utili che formano oggetto delle autorizzazioni di cui all'.
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