Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1988
Per delimitare le regioni o le zone alle quali gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare i regimi di messa a riposo dei terreni, di estensivazione o di riconversione della produzione, di cui ai titoli da 01 a 03 del regolamento (CEE) n. 797/85, si tiene conto dei criteri esposti agli o 4.
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