Art. 9 · 1. Le superfici interessate dal ritiro delle terre dalla produzione beneficiano dell'aiuto soltanto se il richiedente:

Art. 9

1. Le superfici interessate dal ritiro delle terre dalla produzione beneficiano dell'aiuto soltanto se il richiedente:

In vigore dal 29 apr 1988
- le coltiva al momento della presentazione della domande e durante il periodo di validità dell'impegno; - le ha coltivate per un periodo, da determinarsi dagli Stati membri, di durata al massimo quinquennale e variabile in funzione del sistema colturale; - ha diritto, conformemente alla legislazione nazionale e al momento della presentazione della domanda, di coltivarle per il periodo di durata dell'impegno assunto. 2. Nel caso in cui il richiedente non soddisfi alla condizione di cui al paragrafo 1, terzo trattino, le condizioni per la presentazione della domanda sono stabilite dagli Stati membri.
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