Art. 7
1. Presentando una domanda di aiuto, il richiedente deve indicare in particolare:
In vigore dal 29 apr 1988
a) la superficie totale dell'azienda e l'ubicazione delle parcelle agricole;
b) la ripartizione tra seminativi, prati permanenti ed altre forme di utilizzazione delle parcelle agricole appartenenti all'azienda;
c) la superficie dei seminativi effettivamente coltivati durante il periodo di riferimento;
d) la superficie che sarà ritirata dalla produzione e la sua ubicazione;
e) la superficie ritirata della produzione e l'ubicazione della stessa;
f) l'utilizzazione prevista per la superficie di cui alla lettera e).
2. Inoltre in caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli per un allevamento estensivo, il richiedente deve indicare nella domanda:
- la composizione del patrimonio zootecnico erbivoro ed il relativo fabbisogno alimentare annuo, nel periodo di riferimento,
- le fonti alimentari annue del patrimonio zootecnico erbivoro nel periodo di riferimento, che comprendono tutti gli alimenti prodotti nell'azienda ed acquistati dall'azienda,
- le modifiche previste nel quadro degli obblighi di cui all'.
3. In caso di utilizzazione della superficie ritirata per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, il richiedente illustra la situazione delle superfici adibite a tali coltivazioni nel periodo di riferimento.
4. La domanda di aiuto deve essere corredata di elementi giustificativi da cui risulti:
- il sistema colturale di ogni parcella (sistema colturale diretto, affitto rustico, mezzadria, ecc.);
- la superficie ed i dati di identificazione di ogni parcella agricola di cui al paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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