Art. 5
In vigore dal 29 apr 1988
In caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli, per un allevamento estensivo, il richiedente è tenuto:
a) per la superficie ritirata:
- a creare un pascolo permanente, composto esclusivamente da una miscela di specie e di varietà foraggere a scarsa produttività,
- a non irrigare,
- a non apportare sostanze fertilizzanti minerali od organiche a complemento delle deiezioni lasciate sul suolo dagli animali durante il pascolo, tranne durante il periodo d'impianto del pascolo;
- a non utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, tranne durante il periodo di impianti del pascolo;
- ad effettuare un solo taglio all'anno per produrre fieno destinato al bestiame dell'azienda; b) per tutta l'azienda:
- o a non superare un carico di bestiame erbivoro di 1 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale (SFT),
- o a non aumentare il numero iniziale di UBA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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