Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 apr 1988
1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85, durante il quale i seminativi erano effettivamente coltivati, deve riferirsi almeno ad una campagna agricola compresa tra il 1o luglio 1985 e il 30 giugno 1988. Tuttavia, le superfici trasformate in seminativi nel corso del 1o semestre del 1988 sono escluse dall'applicazione del regime di aiuto di cui all'. 2. La superficie minima da ritirare dalla produzione è di 1 ha per azienda. Tuttavia, per la Grecia, tale superficie è fissata a 0,5 ettari. Per garantire un'applicazione efficace del regime, gli Stati membri possono stabilire che detta superficie sia costituita da superfici contigue, con un'adeguata configurazione. 3. La superficie da ritirare dalla produzione deve costituire almeno il 20 % dei seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
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